Convenzione per affidamento in prova

Cirs Onlus ha sottoscritto il 5 marzo 2018 una convenzione con il Tribunale di Messina per i Lavori di Pubblica Utilità e Messa alla prova.

Se la pena detentiva inflitta non supera i quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

La richiesta può essere proposta, personalmente o per mezzo di procuratore speciale (legale di fiducia), fino a che non siano formulate le conclusioni o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall’articolo 458, c1, del c.p.p.. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato richieda all’ufficio di esecuzione penale esterna competente, il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla prova. Qualora l’ufficio non sia in grado di predisporre il programma immediatamente, rilascerà un’attestazione, per il giudice, da cui risulta che la domanda di rilascio del programma è stata presentata.

L’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il giudice con ordinanza dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento.

Finalità dell’istituto della messa alla prova è quella della rieducazione e reinserimento sociale dell’imputato e se sulla base di un giudizio prognostico, sia prevedibile, tenuto conto della gravità del reato contestato, della personalità e della capacità a delinquere dell’imputato e delle altre informazioni a disposizione del Giudice, che l’imputato esca dal circuito delinquenziale astenendosi dal commettere ulteriori reati.